10/12/2017 - Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo




10/12/2017
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo

La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo è un documento sui diritti individuali, firmato a Parigi il 10 dicembre 1948, la cui redazione fu promossa dalle Nazioni Unite perché avesse applicazione in tutti gli stati membri.

Documento storico molto importante prodotto dagli Alleati in risposta agli importanti danni subiti nella Seconda guerra mondiale, la Dichiarazione fa parte dei documenti di base delle Nazioni Unite insieme al suo stesso Statuto del 1945.

La Dichiarazione dei Diritti Umani è un codice etico di importanza storica fondamentale.

E' stato il primo documento a sancire universalmente i diritti che spettano all'essere umano.

La dichiarazione è frutto di una elaborazione umana centenaria, che parte dai primi principi etici classico-europei e arriva fino al Bill of Rights (1689), alla Dichiarazione d'indipendenza statunitense (1776) e la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (1789).

La Dichiarazione universale dei diritti umani è composta da un preambolo e da 30 articoli che sanciscono i diritti individuali, civili, politici, economici, sociali, culturali di ogni persona. I diritti dell'individuo vanno quindi suddivisi in due grandi aree: i diritti civili e politici e i diritti economici, sociali e culturali.
La Dichiarazione può essere suddivisa in 7 argomenti:
1) il preambolo enuncia le cause storiche e sociali che hanno portato alla Dichiarazione;
2) artt. 1-2: concetti basilari di libertà ed eguaglianza;
[Art. 1 - Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.]
3) artt. 3-11: altri diritti individuali;
4) artt. 12-17: diritti dell'individuo nei confronti della comunità;
5) artt. 18-21: libertà costituzionali: libertà di pensiero, di opinione, di fede, di coscienza, di parola, di associazione pacifica dell'individuo;
6) artt. 22-27: diritti economici, sociali e culturali dell'individuo;
7) artt. 28-30 (conclusivi): modalità generali di utilizzo di questi diritti, gli ambiti in cui tali diritti dell'individuo non possono essere applicati e che essi non possono essere ritorti contro l'individuo.
[Articolo 30 - Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.]

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