Straniero e Costituzione Italiana
Costituzione della Repubblica Italiana
Art. 10 - L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici. [Cfr. Art. 26]
Art. 26. - L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.
La Costituzione, dopo
aver affermato il concetto della sovranità nazionale, intendeva inquadrare nel
campo internazionale la posizione dell’Italia: l’art. 10 dispone che
l’ordinamento giuridico si adatti automaticamente alle norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute. Tali norme sono considerate parte
integrante del diritto della Repubblica.
Con questa disposizione,
dal grande valore simbolico e dalla profonda valenza sistematica ed
ordinamentale, lo Stato da un lato, si riconosce membro della Comunità
internazionale e, dall’altro, riconosce l’originarietà sia dell’ordinamento
giuridico internazionale che di quello degli altri Stati. La disposizione
sull’adattamento automatico al diritto internazionale generale riprende la
formula della Costituzione di Weimar e risponde all’aspirazione di allargare la
base dei rapporti internazionali del nostro Paese, ri-legittimando l’Italia
ad agire ed operare nel contesto delle nuove relazioni internazionali, dopo che
la partecipazione del nostro Paese al fianco della Germania nella seconda
guerra mondiale aveva reso l’Italia uno Stato nemico’della Comunità
internazionale. L’articolo 10 comma 1 istituisce un dispositivo di
adeguamento automatico del diritto interno al diritto internazionale generale.
Il principio fondamentale che sta alla base di questo articolo è quello di
‘aprire’ il diritto interno all’ordinamento internazionale, facendo in modo che
esso si adatti automaticamente, ossia senza bisogno di un atto legislativo di
trasposizione degli obblighi che derivano dal diritto internazionale generale,
salvo il caso di una normativa interna di integrazione di un precetto
internazionale caratterizzato dalla incompletezza delle sue disposizioni. Ne
consegue che un atto legislativo che risulti incompatibile con una regola di
diritto internazionale di natura consuetudinaria deve essere dichiarato viziato
da illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 10, comma 1. La citata
disposizione costituzionale, con l’espressione «norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute», intende riferirsi soltanto alle norme
consuetudinarie ed ai principi generali di diritto internazionale. In tal modo,
le norme internazionali pattizie, contenute in trattati internazionali
bilaterali o multilaterali, esulano dal campo di applicazione della norma. In
altri termini, l’adeguamento automatico dell’ordinamento interno alle norme di
diritto internazionale generalmente riconosciute, concerne esclusivamente i
principi generali e le norme di carattere consuetudinario, mentre non comprende
le norme pattizie contenute in accordi internazionali, salvo il caso degli
accordi di codificazione che riproducono principi o norme consuetudinarie del
diritto internazionale. Il richiamo all’obbligo di conformazione del diritto interno
alle norme internazionali impegna l’intero ordinamento e riguarda sia la
legislazione statale che quella regionale. Così, lo Stato e le Regioni (come
ricorda ora anche l'art. 117) nell’esercizio delle rispettive
competenze sono chiamati a muoversi all’interno di uno spazio di manovra sempre
più ristretto ed articolato, essendo entrambi obbligati a garantire la
conformità degli atti normativi interni con gli obblighi sovranazionali,
soprattutto nel caso in cui questi ultimi prevedono standard minimi di tutela
dei diritti fondamentali.
Attraverso
l’articolo 10, l’ordinamento giuridico italiano ha la possibilità di ‘vivere’
in un equilibrio dinamico col diritto internazionale generale; tale
disposizione garantisce un dialogo continuo tra gli ordinamenti giuridici,
coinvolgendo in maniera diretta tutti gli organi dello Stato e soprattutto gli
organi giudiziari. Infatti, in ragione della natura non scritta delle regole
consuetudinarie, l’interprete è chiamato ad assicurare la corretta interpretazione
ed applicazione delle regole internazionali generalmente riconosciute,
assicurando l’adeguamento automatico del diritto interno alla continua
evoluzione del diritto internazionale.
Particolarmente
rilevante risulta poi la disposizione di cui al terzo comma sullo statuto dello
straniero. Al comma 3, l’articolo 10 enuncia che “lo straniero al quale sia
impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche
garantite dalla Costituzione italiana ha diritto d’asilo nel territorio della
Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. L’analisi di questo
comma deve incentrarsi su due particolari questioni. Partiamo innanzitutto
dalle condizioni che determinano la possibilità di avere diritto all’asilo. La
portata della protezione garantita dal nostro testo costituzionale è molto più
ampia rispetto a quanto stabilito anche dalla Convezione di Ginevra del 1951,
testo cardine del diritto internazionale per quanto riguarda i rifugiati.
Mentre, infatti, la Convenzione non impone l’obbligo di ammettere nel proprio
territorio richiedenti asilo e dà una definizione di rifugiato strettamente
collegata alla persecuzione personale (per motivi di razza, religione,
nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le opinioni politiche),
il nostro articolo 10, anche a causa della condizione di esule vissuta in prima
persona da molti padri costituenti, è stato redatto con l’intenzione di dare
diritto d’asilo a chiunque non goda nel proprio Paese delle libertà
democratiche garantite dalla nostra Costituzione. Proprio questa portata così
ampia, probabilmente non prevista in un momento storico in cui, a differenza di
oggi, il diritto d’asilo era più legato ai movimenti di persone in esilio per
motivi politici che alle grandi migrazioni per motivazioni economiche, ha
impedito una vera applicazione di tale diritto nel nostro Paese. Il secondo
punto fondamentale riguarda la riserva di legge che la Costituzione ha
attribuito alla legge ordinaria per una concreta applicazione del diritto d’asilo.
Ad oggi, infatti, nessuna legge organica è stata ancora promulgata per
garantire il diritto d’asilo sancito nella Costituzione. Va comunque detto che
una reale protezione dei rifugiati e di altre persone bisognose di protezione
internazionale dovrebbe essere realizzata grazie alla recente normativa
europea. L’applicazione dei due decreti legislativi (251 del 2007 e 25 del
2008) di attuazione di due fondamentali direttive europee del 2004 e 2005 ed il
richiamo nel Trattato di Lisbona alla Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea cui ora è riconosciuto lo stesso valore giuridico dei
Trattati, rende vincolante il rispetto del diritto d’asilo secondo le norme
della Convenzione di Ginevra, pur non con l’ampiezza garantita dall’articolo
10.3.
Tali
normative porterebbero ad una effettiva protezione dei diritti dei richiedenti
asilo e dei rifugiati. Il condizionale è però d’obbligo se si guarda alla
realtà italiana, soprattutto dopo l’inizio della politica dei respingimenti in
mare. Il respingimento dei migranti effettuati direttamente in mare verso la
Libia (Paese non firmatario della Convenzione di Ginevra), infatti, non
permettendo l’accertamento della presenza di persone che avrebbero diritto a
qualche forma di protezione, viola ogni norma citata in questo commento. Per
capire le dimensioni di tale ingiustizia, basti pensare che nel 2008 circa il
75% delle persone arrivate in Italia via mare ha fatto richiesta di asilo e che
a circa il 50% di loro è stato riconosciuto lo status di rifugiato ovvero un
altro tipo di protezione.
0 commenti: